Art. 26.
(Materie di negoziazione).

      1. Formano oggetto dell'accordo negoziale:

          a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in sede negoziale che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;

          b) l'orario di lavoro;

 

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          c) il congedo ordinario e straordinario;

          d) la reperibilità;

          e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

          f) i permessi brevi per esigenze personali;

          g) le aspettative ed i permessi sindacali;

          h) l'individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione dell'interno.

      2. L'ipotesi di accordo negoziale può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.